Con unica sentenza del 13.06.2018, il Tribunale di Palermo ha integralmente accolto il ricorso proposto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti per una docente di scuola primaria, accogliendo tutti i motivi proposti dai suddetti legali avverso l’assegnazione della stessa in Emilia Romagna.
Tale sentenza è di fondamentale importanza in quanto ha riconosciuto il diritto di precedenza della docente ex art. 2 L. 86/2001 in quanto coniuge di un appartenente delle forze. Com’è noto i CCNI 2016, 2017 e 2018 illegittimamente limitano tale diritto di precedenza “nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia”; in buona sostanza, secondo il disposto del CCNI il “diritto di precedenza” opererebbe soltanto dopo il soddisfacimento della mobilità provinciale che, come è noto, ai sensi dello stesso CCNI precede la mobilità interprovinciale. Il Tribunale di Palermo, invece, ha riconosciuto che tale diritto previsto ex lege non può subire alcuna limitazione sopratutto dalla contrattazione collettiva.
Ma il Tribunale di Palermo non si è limitato a tale statuizione, ma ha altresì riconosciuto alla docente il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 . Il Tribunale dunque ha accertato in modo chiaro ed inequivocabile l’illegittimità dei CCNI concernenti la mobilità docenti che non potevano certamente violare (come norme di rango inferiore) una legge dello Stato, ovvero la L. 104/1992.
Ma non è tutto, il Giudice adito non si è limitato a riconoscere le suddette precedenze condannando l’Amministrazione a riportare la ricorrente a casa, ma le ha altresì riconosciuto il servizio pre-ruolo reso nelle scuole paritarie sia ai fini del punteggio di mobilità sia ai fini della ricostruzione della carriera!
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimento.