Il Tribunale di Pavia conferma il proprio orientamento: con sentenza del 19.12.2019, in accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha disposto il trasferimento della ricorrente dalla Lombardia alla Sicilia, per poter prestare assistenza alla parente portatrice di handicap grave ex art. 33, V comma, della L. 104/1992.
La ricorrente, assistente giudiziaria, pur avendo partecipato alla procedura di interpello del 2019 evidenziando le ragioni del trasferimento ex art. 33, V comma, L. 104/1992, è stata esclusa dalla procedura dal Ministero di Giustizia per rispetto del vincolo quinquennale dall’assunzione.
Ebbene, gli Avv.ti Ardizzone e Conti hanno proposto il ricorso evidenziando che il c.d. vincolo quinquennale deve necessariamente cedere il passo alle esigenze di tutela del disabile assistito dal lavoratore, dato che i semplici permessi retribuiti non sono idonei ad assicurare le esigenze del malato.
Tale sentenza, al pari delle precedenti ottenute dallo Studio Ardizzone e Conti, è di fondamentale importanza in quanto dimostra inequivocabilmente come il Ministero di Giustizia abbia violato tale precedenza per un mero vincolo quinquennale in aperta violazione dei principi costituzionali e comunitari propri della L. 104/1992.
Tutte le norme invocate dal Ministero non possono derogare o limitare quanto previsto dalla norma speciale contenuta nella L. 104/1992. La necessità di proporre ricorso per tutti gli assistenti giudiziari che trovino nelle medesime condizioni della ricorrente risiede nel fatto che i posti vacanti e disponibili nelle varie sedi di Tribunale vanno via via esaurendosi in quanto il Ministero di Giustizia sta procedendo a continui scorrimenti delle graduatorie degli idonei di concorso.
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