Il Tribunale di Termini Imerese con tre ordinanze cautelari, datate 09.08.2019 e 13.08.2019, ha ritenuto meritevoli di accoglimento i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, con i quali si chiedeva la disapplicazione del CCNI nella parte in cui in cui non riconosce il diritto di precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale per i docenti che assistono in maniera continuativa un parente e/o affine entro il terzo grado, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Tali ordinanze sono di fondamentale importanza in quanto dimostrano inequivocabilmente che il MIUR continua ingiustamente a perseverare nell’errore logico e giuridico di riconoscere la suddetta precedenza esclusivamente per i docenti richiedenti mobilità provinciale! Sono ormai innumerevoli le ordinanze e le sentenze che hanno riconosciuto l’illegittimità di tali norme pattizie che di certo non possono derogare o limitare quanto previsto dalla norma speciale contenuta nella L. 104/1992. Si ricorda che sino al 31 agosto i docenti sono ancora in assegnazione provvisoria per l’A.S. 2018/2019, ciò è di fondamentale importanza per incardinare il ricorso in un Tribunale che giustamente riconosce il diritto di precedenza ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 a differenza di altri Tribunali del Nord Italia dove si continuano a registrare provvedimenti giudiziari di segno opposto nonostante la validità delle tesi giuridiche dei ricorrenti.
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimenti