Ancora una volta il Tribunale di Termini Imerese accoglie ricorso per precedenza L. 104/1992!

giugno 21, 2018 /

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 20.06.2018, ha accolto un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Ardizzone e Conti,  riconoscendo il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 ad una docente assunta con la legge 107/2015, che era stata assegnata in fase di mobilità in sede lontana dal Comune di residenza del disabile da assistere, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992. Con questa sentenza di merito il Tribunale ha confermato quanto già deciso in sede cautelare in corso di causa ovvero ha dichiarato  illegittimi i CCNI concernenti la mobilità docenti  2016 e 2017, nella parte in cui non riconoscono il diritto di precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale ai docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave.

Nonostante siano ormai innumerevoli i provvedimenti giudiziari favorevoli a tale tesi, ormai dominante, il MIUR continua a mantenersi sulle proprie illegittime posizioni, tanto è vero che anche per la mobilità 2018/2019 ha confermato che i docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave non hanno diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale riservandola solo per i richiedenti mobilità provinciale.

Gli avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto tutela, anche giudiziaria, nelle precedenti mobilità e che abbiano partecipato alla nuova mobilità 2018/2019 vantando un diritto di precedenza per assistenza a un familiare con grave disabilità