La Corte di Cassazione con recentissima sentenza 14815/2021 ha stabilito che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo non elimina la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per il periodo di precariato superiore ai tre anni.
In altri termini, il docente che abbia svolto per più di 36 mesi con contratto a tempo determinato mantiene il diritto al risarcimento del c.d. “danno comunitario”, nonostante la successiva immissione in ruolo a seguito di concorso. Ciò in quanto una “procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine,……offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”
Tale azione si prescrive nel termine di 5 anni dall’immissione in ruolo ovvero dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine
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