IL CASO: un dirigente siciliano, neo assunto e soggetto al vincolo quinquennale, ha richiesto l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis Dlgs. 151/2001 avendo necessità di accudire i propri figli, presso il domicilio familiare .
Poiché tale richiesta non sortiva l’effetto sperato, il lavoratore è stato costretto ad adire il Giudice del lavoro.
Ebbene il Tribunale di Monza, sia in via cautelare che nel merito, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, di un incarico di direzione presso una istituzione scolastica della Regione Sicilia, precisando all’uopo che la sussistenza del requisito oggettivo di cui all’art. 42 bis, d. lgs. 151/2001, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, va verificata senza che sia necessario procedere alla comparazione con altre domande di mobilità.
Ha precisato inoltre che il diritto all’assegnazione temporanea va garantito al di fuori di una procedura concorsuale cui è del tutto estraneo proprio per il tenore della disposizione legislativa in esame. Ha infine precisato che il vincolo quinquennale non può ostare alla concessione della suddetta assegnazione temporanea.