Con ordinanza cautelare del 31.03.2022 il Tribunale di Patti-sez Lavoro ha accolto il ricorso proposto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ordinando al Ministero dell’istruzione di provvedere all’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs 151/01, in una scuola dell’infanzia della città di Palermo o nella provincia di Palermo.
La docente infatti, avendo la stessa necessità di accudire i propri figli, presso il domicilio familiare, aveva richiesto tramite i suddetti legali, l’assegnazioine temporanea al di fuori delle procedure di assegnazione provvisoria stante che i due istituti, per quanto dal Ministero considerati equivalenti, in realtà sono disciplinati da due normative diverse. In particolare l’assegnazione temporanea è disciplinata dall’art. 42 bis Dlgs. 151/2001 che non prevede limiti temporali per la presentazione dell’istanza al datore di lavoro.
Poiché tale richiesta non sortiva l’effetto sperato, la docente è stata costretta ad adire il Giudice del lavoro.
Ebbene il Tribunale di Patti, in via cautelare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d. Lgs. 151/2001 precisando all’uopo che „non varrebbe a limitare il predetto diritto ex art. 42 bis L. 151/2001, l’eventuale sussistenza di un vincolo contrattuale di permanenza nella prima sede di assegnazione, atteso che la domanda in questione viene proposta fuori da una procedura concorsuale di mobilità. Infatti non potrebbe comunque sostenersi che i diritti dallo stesso previsti possano essere comunque modificati o revocati da disposizioni pattizie e, segnatamente, dal CCNI in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, peraltro relativo alla disciplina di istituti aventi natura e presupposti differenti rispetto all’assegnazione temporanea .
Gli Avvocati Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimenti.