Il Tribunale di Catania con sentenza del 02.11.2022, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha disposto il trasferimento della ricorrente in Sicilia, esattamente a Catania, avendo ritenuto che la stessa, avesse il diritto di essere assegnata, con precedenza ex artt. 21 l. 104/1992, secondo l’ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità presentata in relazione all’interpello nazionale straordinario per il personale dell’Amministrazione Giudiziaria avviato in data 6.3.2019, prot. n. m_dg_DOG.06/03/2019.00443258.U, in uno dei posti delle sedi indicate in domanda, e ciò in deroga al vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di assegnazione
La sentenza, è importante in quanto dimostra inequivocabilmente come il Ministero di Giustizia non possa limitare tale precedenza personale per un mero vincolo quinquennale in aperta violazione dei principi costituzionali e comunitari propri della L. 104/1992.
In oltre il Tribunale di Catania ha affermato che “L’unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell’Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell’avente diritto ex art. 21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell’ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale”
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimenti