Il Tribunale di Pordenone, ha accolto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. patrocinato dagli Avv.ti Alessio Ardizzone e Christian Conti, riconoscendo il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 ad una docente assunta con la legge 107/2015, che era stata assegnata in fase di mobilità in sede lontana dal Comune di residenza della figlia disabile da assistere, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
Questa ordinanza ha il merito di aver stigmatizzato il comportamento del MIUR che in sede di mobilità aveva negato il movimento nonostante la precedenza ex lege vantata dalla ricorrente in quanto, a suo dire, non vi erano posti disponibili da assegnarle. Il Tribunale di Pordenone ha invece rilevato, sulla scorta delle argomentazioni svolte in ricorso dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, che quei posti c’erano ma erano stati “riservati” illegittimamente ad altri docenti che non avevano precedenze ex L. 104/1992, ma delle semplici “precedenze” previste dai contratti collettivi. Sulla base di ciò il Giudice del Lavoro di Pordenone ha espresso il fondamentale principio in base al quale una precedenza riconosciuta dalla legge non può essere vanificata da una mera precedenza pattizia!
Nonostante siano ormai innumerevoli i provvedimenti giudiziari favorevoli a tale tesi, ormai dominante, il MIUR continua a mantenersi sulle proprie illegittime posizioni, tanto è vero che anche per la mobilità 2019/2020 ha confermato i soliti errori che saranno forieri di numerosi ricorsi per la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Gli avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto tutela, anche giudiziaria, nelle precedenti mobilità e che abbiano parteciperanno alla nuova mobilità 2019/2020 vantando un diritto di precedenza per assistenza a un familiare con grave disabilità.