La Corte d’Appello di Firenze, con due sentenze del 16.05.2023 e del 24.05.2023, in consapevole contrasto con la Cassazione (sentenza n. 585/2016; ord,. 4677/2021 ed in ultimo con la sentenza 35105/2022), ha accertato il diritto delle docenti a vedersi riconosciuto il diritto al trasferimento interprovinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, V comma, L. 104/1992 con conseguente nullità del CCNI mobilità nella parte in cui non riconosce il suddetto diritto di precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale, ai docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave; condannando il MIM ad assegnare le ricorrenti nel distretto di Palermo, ovvero nel Comune in cui i disabili sono residenti.
Ancora una volta, le tesi sostenute dagli Avvocati Ardizzone e Conti hanno trovato una decisa ed autorevole conferma. Da sempre i legali hanno sostenuto che gli attuali orientamenti espressi dalla corte di Cassazione e da tutta quella giurisprudenza di merito che su di essi si sono fondati, sono semplicemente errati in quanto innanzitutto illogici ed in secondo luogo in quanto non prendono in considerazione i principi euro-comunitari in materia di tutela dei disabili.
Gli Avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento della precedenza per l’assistenza del parente ed affine sino al terzo grado, portatore di handicap grave, nell’ultima e nelle precedenti mobilità.