Mobilita’ 2018: il Tribunale di Palermo riconosce il diritto di precedenza ex lege 104 nei movimenti interprovinciali

ottobre 17, 2017 /

Con ordinanza cautelare del 12 ottobre scorso il Tribunale di Palermo è intervenuto sulla vexata questio del riconoscimento delle precedenze nella mobilità territoriale interprovinciale affermando testualmente che “deve, pertanto, ritenersi illegittimo e quindi nullo l’art. 13 del CCNI in questione nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la preferenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall’art. 33 L. n. 104/1992, ciò in ragione del fatto che detta ultima norma tutela un diritto del lavoratore e dell’assistito di valenza costituzionale, che ammette limitazione unicamente per l’impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell’Amministrazione convenuta”.

Tale principio è stato inoltre disatteso dal MIUR in sede di formazione delle graduatorie relative alle c.d. assegnazioni provvisorie: il MIUR infatti nella predisposizione di tali graduatorie avrebbe dovuto dare rilievo all’assistenza prestata dal docente al parente /affine portatore di gravi disabilità. Per converso tali docenti – in maniera del tutto inaspettata  – sono stati collocati in posizione inferiore (600/700) così da non potere usufruire illegittimamente dell’istituto dell’assegnazione provvisoria.

Lo Studio legale è disponibile per eventuali chiarimenti sulla possibilità di ricorrere o meno per il riconoscimento del proprio diritto di precedenza ai sensi della L. 104/1992.