Importantissima vittoria per gli Avv.ti Ardizzone e Conti presso il Tribunale di Termini Imerese!
Con ordinanza cautelare del 04.09.2018, infatti, il Giudice adito ha riconosciuto il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 ad una docente di scuola primaria, assunta ante legge 107/2015, alla quale era stato sempre negato dal MIUR il diritto al trasferimento nel Comune di residenza del padre disabile, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
Il Tribunale ha accertato in modo chiaro ed inequivocabile l’illegittimità del CCNI per l’anno scolastico 2018/2019, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale, ai docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave, condannando il MIUR ad assegnare la ricorrente nell’Ambito Sicilia 0003 (Agrigento e Provincia) oltre a rifondere alla stessa le spese legali sostenute.
Gli Avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto tutela, anche giudiziaria, nella precedente mobilità e che abbiano partecipato alla nuova mobilità 2018/2019 vantando un diritto di precedenza per assistenza a un familiare con grave disabilità.