Il contenzioso nato all’indomani delle procedure di mobilità 2016/2017, oggi è stato condizionato, in senso favorevole alle tesi del Ministero dell’Istruzione, dal recente orientamento della Corte di Appello di Palermo che, contrariamente a quanto sostenuto in modo costante ed uniforme dalla Giurisprudenza siciliana, almeno sino al mese di luglio 2021, ha in più occasioni ribadito che il presunto accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti a seguito della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) fosse legittimo in quanto previsto dalla medesima legge
Nonostante ciò, gli Avv.ti Ardizzone e Conti, certi della bontà delle tesi da sempre sostenute nei propri ricorsi, non si sono arresi di fronte a quella che a prima vista sembrava una definitiva chiusura alle legittime richieste dei docenti c.d. “esiliati”.
Pertanto, forti dei propri convincimenti, hanno proposto due ricorsi ai Tribunali di Catania e Ragusa, dove hanno ribadito i motivi per cui il c.d. accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti a seguito della Buona Scuola dalle G.M. 2012, fosse in realtà illegittimo in quanto non previsto dalla stessa legge ed inoltre in quanto evidentemente contrari ai principi in materia di scorrimento delle graduatorie (c.d. principio meritocratico del punteggio.)
Ebbe, I Tribunale di Ragusa e Catania, CON DUE SENTENZE DEL 12.10.2022 HANNO DICHIARATO IL DIRITTO DI DUE DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA AD AVERE ASSEGNATO L’AMBITO SICILIANO RICHIESTO IN MOBILITA’2016/2017 ed esattamente Catania ed Agrigento.
I Giudici, infatti, hanno rilevato l’intangibilità del punteggio, in quanto unico criterio legittimo in materia di trasferimenti docenti.
Alla luce di quanto sopra si confida di poter superare, con solide argomentazioni giuridiche, l’interpretazione palesemente errata ed ingiusta data alle norme di legge da alcuni giudici.