LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, CON DUE DISTINTE SENTENZE DEL 29.01.2021 E DEL 01.04.2021, A DISTANZA DI 5 ANNI DALLA CELEBRE ORDINANZA MINISTERIALE CHE HA STRUTTURATO LA MOBILITA’ 2016/2017 SU FASI, IN RIFORMA DI DUE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA, HA DICHIARATO IL DIRITTO DI DUE DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA AD AVERE ASSEGNATO L’AMBITO SICILIANO RICHIESTO IN MOBILITA’.
LA CORTE DI APPELLO ROMANA, INFATTI, HA RILEVATO L’INTANGIBILITA’ DEL PUNTEGGIO IN QUANTO CRITERIO DI MERITO, IL QUALE PREVALE SULL’ORDINE DI PREFERENZE ESPRESSO IN DOMANDA:.
Le docenti appellanti (assunte alle dipendenze del MIUR nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015) hanno censurato la decisione del Tribunale per non avere riconosciuto il diritto all’assegnazione ad una sede Siciliana inserita tra quelle dalle stesse scelte in via prioritaria, alle quali, invece, erano stati assegnati altri docenti con punteggi di mobilità più bassi solo perché partecipanti a fasi differenti.
La Corte di Appello ha accolto gli appelli proposti dagli avv.ti Ardizzone e Conti, disponendo, finalmente, il trasferimento delle docenti negli ambiti indicati nelle domande di mobilità presentate nel 2016.
A tutt’oggi, quindi, tanto i Tribunali che le Corti superiori adottano pronunce finalizzate a correggere i numerosi torti causati dalla procedura di mobilità c.d. dell’algoritmo.