Ricostruzione di Carriera: Occhio ai Decreti del MIUR!

febbraio 21, 2018 /

Com’è noto l’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dopo aver verificato i servizi dichiarati dal docente, provvederà a emettere il relativo decreto di ricostruzione di carriera. E’ entro tale data infatti che il Miur deve comunicare al MEF, attraverso la Ragioneria, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

In tale valutazione, come si sa il MIUR, omette illegittimamente di considerare il Servizio pre-ruolo reso nelle scuole paritarie. Tutti quei docenti che all’atto della presentazione domanda di ricostruzione di carriera avessero inserito i servizi nelle scuole paritarie, possono adire il Giudice del Lavoro nel caso in cui il MIUR non lo avesse valutato appunto ai fini della ricostruzione della carriera.

Tutti coloro i quali invece avessero già ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera potranno produrre, a integrazione della precedente, nuova richiesta di valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, regionali o comunali ai fini del corretto riconoscimento giuridico del predetto servizio.

Ma vi è di più.

Purtroppo il MIUR non riconosce tutto il servizio reso durante il precariato nella ricostruzione di carriera.

Tale ingiusta valutazione è stata più volte stigmatizzata dalla Giurisprudenza che ha condannato proprio tale illecita discriminazione posta in essere a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all’atto della ricostruzione della carriera, riconoscendo altresì il diritto dei docenti a percepire gli scatti di anzianità pure per il servizio svolto con contratti a termine.

I Giudici hanno evidenziato che il mancato riconoscimento integrale del sevizio pre-ruolo prestato cagioni danni di natura patrimoniale per il ritardato passaggio alla fascia successiva.

In tutti questi casi è necessario, ancora una volta, ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’accertamento del diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato preruolo con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire  gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato.

A questo proposito va aggiunto che il riconoscimento tardivo (cioè dopo almeno sedici anni di servizio ricostruito), non esclude la vertenza al giudice del lavoro per ottenere fin da subito il riconoscimento integrale del servizio (non decurtato del terzo), come invece succede all’atto della ricostruzione della carriera, in occasione della quale solo i primi 4 anni di pre-ruolo vengono riconosciuti per intero mentre gli altri solo per i due terzi, con una netta perdita in ordine alla progressione economica della carriera non escludendo le conseguenze anche importanti sulla successiva quantificazione della pensione.

Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di consulenza o chiarimento