Anche il Tribunale di Milano con sentenza del 18.02.2020, sulla scia del precedente del Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha disposto il trasferimento della ricorrente dalla Lombardia alla Campania, per poter prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave ex art. 33, V comma, della L. 104/1992.
La ricorrente, assistente giudiziaria, aveva partecipato alla procedura di interpello del 2019 evidenziando le ragioni del trasferimento ex art. 33, V comma, L. 104/1992, ma era stata esclusa dalla stessa in quanto il Ministero di Giustizia le aveva opposto il rispetto del vincolo quinquennale dall’assunzione.
Ebbene, gli Avv.ti Ardizzone e Conti hanno proposto il ricorso evidenziando, ancora una volta, che il c.d. vincolo quinquennale non può essere considerato prevalente rispetto alle esigenze di tutela del disabile assistito dal lavoratore.
Tale sentenza, al pari delle precedenti ottenute dallo Studio Ardizzone e Conti, è importante in quanto il Tribunale di Milano, in modo netto ed ineccepibile, afferma il principio secondo cui la tutela del disabile ex L. 104/1992 non può essere vincolata da mere scelte dell’Amministrazione in ordine ai tempi e modi di presentazione della domanda di trasferimento, fatte salve, ovviamente, le esigenze organizzative della stessa amministrazione che, tuttavia, devono essere puntualmente provate ed avere pari rilievo di natura costituzionale.
Tutte le norme invocate dal Ministero, dunque, non possono derogare o limitare quanto previsto dalla norma speciale contenuta nella L. 104/1992.
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimenti