SULLA PRECEDENZA DEL PERSONALE CONIUGE DI MILITAREO DI CATEGORIA EQUIPARATA

maggio 2, 2017 /

L’art. 13, punto VI) del CCNI del 12.04.2017 stabilisce che “In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.”
Come si può notare tale disposizione limita i casi in cui è possibile usufruire della precedenza all’ipotesi di trasferimento d’ufficio del coniuge militare ovvero all’ipotesi di collocamento in congedo dello stesso.
Ebbene il Consiglio di Stato ed in generale la giustizia amministrativa è intervenuta sul punto chiarendo cosa debba intendersi per trasferimento d’ufficio del militare e quali siano gli elementi che permettono di accertare in concreto se il trasferimento stesso possa qualificarsi tale ovvero a domanda. Tali principi sono fondamentali e vanno approfonditi caso per caso stante che, come si è detto, il trasferimento a domanda del militare non consentirebbe al coniuge docente di usufruire della suddetta precedenza.
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e/o consulenze su tale ipotesi di precedenza.