Con sentenza n. 28/2018 del 24/01/2018, il Tribunale di Marsala, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Greco, in accoglimento di un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha in modo chiaro ed inequivocabile riconosciuto il diritto di precedenza ex L. 104/1992 ad una docente di scuola secondaria di secondo grado, assegnata nell’A.S. 2016/2017 in Liguria, la quale si era vista negare la suddetta precedenza in quanto il MIUR aveva illegittimamente limitato tale possibilità solo alla mobilità provinciale. Con una motivazione ineccepibile il Giudice, richiamando altri provvedimenti simili già ottenuti dai Tribunali di Palermo e Termini Imerese degli stessi Avv.ti Ardizzone e Conti, ha spiegato come solo oggettivi motivi di interesse pubblico possano limitare la precedenza riconosciuta dalla legge Italiana e Comunitaria ai docenti che assistano in maniera continuativa ed esclusiva parenti ed affini sino al terzo grado portatori di handicap grave. Nel caso di specie, come in vero in tutti i casi simili, il MIUR illegittimamente aveva deciso in sede di contrattazione collettiva di limitare la suddetta precedenza in modo generico e “preventivo” senza addurre alcun valido motivo oggettivo per suffragare tale scelta, ne tanto meno, il Ministero costituitosi nel giudizio era riuscito a motivare tale scelta in sede processuale.
Per quanto tale questione fosse di per se sufficiente per l’accoglimento del ricorso, il Giudice ha voluto ugualmente scendere nel merito dell’altro motivo di ricorso ovvero l’illegittimità della suddivisione per fasi della mobilità 2016/2017 a scapito del principio meritocratico del punteggio.
Ebbene, anche per tale fondamentale questione, il Tribunale di Marsala ha ritenuto pienamente fondate le argomentazioni sostenute in ricorso dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, affermando in modo chiaro che tale precedenza non era prevista nella L. 107/2015 e, quindi, la normativa secondaria del tutto illegittimamente aveva previsto una procedura di assegnazione prima sede del tutto diversa e svantaggiosa sopratutto per i docenti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità, ovvero per tutti quei docenti che, come la ricorrente in questione, era stata assunta dalle GAE.
Alla luce di tutte queste motivazioni il Giudice, ha disposto che la docente avesse il diritto all’assegnazione nell’Ambito di prima preferenza come espresso nelle due domande di mobilità 2016/2017 e 2017/2018.
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di consulenza e chiarimento.