Il Tribunale di Rieti con l’odierna sentenza ha accolto il ricorso proprosto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti con il quale si era richiesta l’assegnazione prima sede di un Funzionario Pubblico nel Comune di residenza del proprio parente-affine portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il Tribnunale, dopo aver rilevato la sussistenza di posti vacanti e disponibili, in applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha disposto l’assegnazione temporanea della ricorrente. In particolare la ricorrente era legata alla persona dell’assistito da un vincolo di affinità entro il secondo grado (suocero), ed era l’unica referente in grado di prestare assistenza al suocero disabile.
La sentenza del Tribunale di Rieti è importante perchè ha chiarito come l’Amministrazione non si possa limitare ad eccepire l’impossibilità di accogliere una richiesta di trasferimento a carattere definitivo e non temporaneo, oltre alla necessità del rispetto del vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione avendo al contrario l’onere di provare che non fossereo presenti posti vacanti e disponibili.
Gli Avvocati Ardizzone e Conti sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.