Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza cautelare del 17.08.2017, in accoglimento di un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha riconosciuto il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 ad una docente assunta con la legge 107/2015, che era stata assegnata in fase di mobilità in sede lontana dal Comune di residenza del disabile da assistere, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992; il Tribunale ha accertato in modo chiaro ed inequivocabile l’illegittimità dei CCNI concernenti la mobilità docenti 2016 e 2017 che non potevano certamente violare (come norme di rango inferiore) una legge dello Stato, ovvero la L. 104/1992. Il Tribunale ha in particolare dichiarato l’illegittimità della nuova mobilità per l’anno scolastico 2017/ 2018, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale ai docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave.
Gli avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto tutela, anche giudiziaria, nella precedente mobilità e che abbiano partecipato alla nuova mobilità mobilità vantando un diritto di precedenza per assistenza a un familiare con grave disabilità