Un’altra famiglia si è ricongiunta a Palermo per (almeno) un triennio grazie alla corretta applicazione da parte del Tribunale di Varese dell’istituto dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42 bis del Decreto Legislativo 151/2001.
Peraltro, giova sottolinearlo, tale pronuncia – intervenuta nel mese di maggio 2018 e, quindi, a fine anno scolastico – chiarisce una volta per tutte (si spera) all’USR che la domanda di assegnazione temporanea rappresenta un diritto soggettivo del docente lavoratore “a prescindere” dai tempi dell’’assegnazione provvisoria.
Il Giudice ha ritenuto fondate le ragioni sostenute dagli Avv.ti Ardizzone e Conti in merito alla confusione operata illegittimamente dal MIUR tra i due istituti dell’assegnazione temporanea e dell’assegnazione provvisoria.
Ancora una volta una docente ottiene in via giudiziaria il riconoscimento di un diritto che le era stato invece negato dal MIUR!
Gli Avv.ti Ardizzone e Conti sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimenti.