Tribunale di Palermo Ordinanza cautelare del 07.08.2020

agosto 7, 2020 /

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza cautelare del 07.08.2020,  in accoglimento di un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Ardizzone e Conti,  ha riconosciuto il diritto di precedenza incondizionato ex art. 33, V comma, della L. 104/1992 ad una docente di scuola primaria che aveva  necessità di assistere il padre portatore di handicap grave. La docente aveva partecipato alla mobilità 2020/2021 senza ottenere il movimento richiesto in quanto il CCNI non prevede, del tutto illegittimamente, tale tipo di precedenza nella fase della mobilità interprovinciale.

Ebbene, ancora un a volta, il Tribunale di Palermo ha accertato in modo chiaro ed inequivocabile l’illegittimità del  CCNI concernente la mobilità docenti che non poteva certamente violare (come norme di rango inferiore)  una legge dello Stato, ovvero la L. 104/1992. Il Tribunale ha in particolare dichiarato l’illegittimità della nuova mobilità per l’anno scolastico 2020/ 2021, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale, ai docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado riconosciuti portatori di handicap grave.

Gli avvocati Ardizzone e Conti sono disponibili a fornire chiarimenti a tutti quei docenti che non abbiano ottenuto tutela, anche giudiziaria, nella precedente mobilità e che abbiano partecipato alla nuova mobilità mobilità vantando un diritto di precedenza per assistenza a un familiare con grave disabilità