Immissioni in ruolo AS 2021/2022: Riconosciuta la precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992 nelle operazioni di attribuzione prima sede

dicembre 29, 2021 /

Con ordinanza cautelare del 28/12/2021 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Ardizzone e Conti, ha riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992, nella procedura di assegnazione della prima sede di titolarità ad una docente di scuola dell’infanzia che era stata immessa in ruolo nel presente anno scolastico 2021/2022.

La docente aveva documentato di avere la necessità di assistere, quale referente unico convivente, la propria madre, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. art. 3 comma 3, chiedendo conseguentemente di partecipare alla fase di assegnazione sede con precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992. Tale precedenza tuttavia le era stata illegittimamente negata dal Ministero dell’Istruzione.

Ebbene, il Tribunale di Termini Imerese, ha accolto il ricorso proposto dai suddetti legali, affermando correttamente che la negazione della suddetta precedenza si pone “..in spregio ai precetti costituzionali di cui agli articoli 3, comma 2, 32 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”. Ha altresì spiegato che nel settore scolastico opera l’art. 601 del D. Lgs 297/1994 (T.U. Istruzione) il quale conferisce una maggiore tutela al disabile portatore di handicap assistito da un parente docente, essendo una “..norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale”.

In conclusione il Tribunale ha accertato la sussistenza del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della ricorrente nell’assunzione, in una delle sedi richieste seguendo l’ordine delle preferenze espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa.

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